IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Organi collegiali

  Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola,
dello  Stato  e  delle competenze e delle responsabilita' proprie del
personale  ispettivo,  direttivo  e  docente, la partecipazione nella
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce  con  la  piu'  vasta  comunita'  sociale  e civica, sono
istituiti,   a   livello   di  circolo,  di  istituto,  distrettuale,
provinciale  e  nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli
successivi.